AVVISO:
at Feb 24, 2012 08:10:30 by wilma
Nella pagina FORMAZIONE è disponibile la locandina e la scheda di iscrizione del corso di aggiornamento "AUDIT CLINICO" promosso dal Ministero della Salute FNOMCeO Federazione Nazionale Collegi IPASVI.
Segreteria Organizzativa :Collegio Provinciale IP.AS.VI. di Asti
ENPAPI INCONTRA GLI ISCRITTI
at Feb 10, 2012 02:57:23 by wilma
Il giorno 29 Febbraio 2012 si terrà a Vercelli l' evento residenziale:
"LE RESPONSABILITA' PREVIDENZIALI E GIURIDICHE DELL' ESERCIZIO INFERMIERISTICO DELLA LIBERA PROFESSIONE".
Il corso si terrà a VERCELLI presso l' Aula Magna del Seminario Arcivescovile, P.zza S. Eusebio 10.
L' accesso del corso è gratuito per gli infermieri libero professionisti iscritti ai collegi di : Alessandria - Asti - Biella - Novara/Verbania - Vercelli.
Responsabile scientifico: Dott. Giulio ZELLA Presidente Collegio IPASVI della provincia di Vercelli.
Segreteria Organizzativa: Collegio Ipasvi della provincia di Vercelli
Dott.ssa Elena BELLINZONA
via G. Ferraris 58
13100 VERCELLI
tel. 0161254271
fax 0161255267
email: vercelli@ipasvi.legalmail.it
CORSO ACCREDITATO ECM REGIONE PIEMONTE
IMPORTANTE
at Jan 25, 2012 09:48:44 by wilma
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18/8/2011 - Serie Generale n.191 è stato pubblicato il DPCM 26/7/2011 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art.4, comma 2, della legge 26/2/1999 n.42".
A seguito di tale pubblicazione il Ministero della salute ha inviato una circolare esplicativa agli Assessori alla sanità delle Regioni e Province autonome, si ritiene comunque utile precisare che:
"tale procedura non riguarda i titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 42/99. A tal proposito si ricorda che, per quanto riguarda le professioni di infermiere, assistente sanitario e vigilatrice d'infanzia/infermiere pediatrico, tali decreti sono stati a suo tempo emanati (DM 27/7/2000)"
comunicazione ufficiale Collegio Ipasvi Nazionale relativo alla manovra finanziaria 14/09/2011
at Nov 17, 2011 08:40:16 by wilma
Data 4 Novembre 2011
Con la presente nota si vuole perfezionare la comunicazione già fornita con circolare n. 23/2011 P-4112/III.01 in merito all'obbligo per gli infermieri libero professionisti di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale così come definito nella "Manovra Finanziaria" da ultimo emanata dal Governo.
E' necessario, infatti, porre l'attenzione dei Presidenti, l'indubbia necessità che tutti gli infermieri che hanno un rapporto diretto con i pazienti -sia come dipendenti di un ente (pubblico o privato) che come libero professionisti - stipulino una polizza assicurativa per la responsabilità professionale in quanto:
a) se i liberi professioni potranno essere chiamati in causa direttamente dai pazienti,
b) i professionisti dipendenti potranno essere sottoposti ad una azione cosidetta "di rivalsa" da parte dell'Azienda/Struttura da cui dipendono.
Proseguendo sulla stessa tematica,si ritiene altrettanto importante evidenziare che la scrivente Federazione si è attivata per dare la possibilità ai dirigenti e ai coordinatori infermieristici di contrarre una specifica polizza assicurativa per la cosidetta "Responsabilità Patrimoniale". Con tale polizza vengono coperti i danni patrimoniali causati all'Azienda e per i quali l'Azienda stessa dovrà parimenti esercitare una azione giudiziaria "di rivalsa".
Si riportano, al tal proposito, alcune situazioni che possono determinare danni patrimoniali all'Azienda sia in termini di maggiori spese che di ammende eventualmente comminate e di cui potrebbero essere responsabili i soggetti che hanno preso parte al processo decisionale:
- partecipazione a comminssioni tecniche che prendano o orientino decisioni implicanti spese;
- mancato esercizio dell'azione disciplinare;
- smarrimento di documentazione clnica;
- responsabilità che emergono avanti il giudice del lavoro in particolare per cause che riguardino riconoscimento di mansioni, idennità oppure trasferimenti illegittimi;
- illegittimità di accordi sindacali sottoscritti che abbiano causato un danno all'Ente;
- responsabilità per sanzioni a seguito di controlli dell'ispettorato del lavoro;
- responsabilità per pareri confereiti ad altre strutture da cui sia derivato un danno (incarichi art.53 del dlsg 165/01; fatture società interinali che dovessero risultare non economicamente rigorose...);
- applicazioni di leggi in tema di organizzazione del lavoro quali D.Lgs. 196/03 (privacy) D.Lgs. 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro);
- assegnazione di erogazioni pubbliche quali borse di studio.
Nell'auspicio di aver fornito informazioni di interesse generale, si ricorda che specifiche indicazioni potranno essere reperite nel sito della Federazione Ipasvi.
La Presidente
Annalisa Silvestro
AVVISO:
at Jul 13, 2010 09:30:56 by wilma
E' STATO ATTIVATO L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
asti@ipasvi.legalmail.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
at Dec 20, 2009 10:56:57 by wilma
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/1/2009 supplemento ordinario n°14/L è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 sulla "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".
Di particolare rilevanza per i Collegi è ciò che riportato dai commi 7 e 8 dell' art. 16
Poichè la posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alle poste elettronica standard che però in più ha caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione. La PEC è quindi un nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tale valenza vi è solo se il mittente e il destinatario hanno caselle di posta elettronica certificate (PEC). Se una delle caselle coinvolte nella trasmissione non è una PEC vengono a mancare alcuni elementi della certezza della comunicazione.
Infatti in quasto caso non viene fornitaa la ricevuta di avvenuta consegna.